Art. 12
Procedura di comitato
In vigore dal 15 feb 2017
Procedura di comitato
1. Ai fini degli del presente regolamento, la Commissione è assistita dal Comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall’ del regolamento (UE) 2015/478. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo .
Storico versioni
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