Art. 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca

In vigore dal 15 feb 2017
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca 1.   Nonostante le procedure di cui agli del presente regolamento, qualora l’Unione debba adottare una misura di cui all’articolo 34 o all’articolo 43 dell’accordo riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide in merito alle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di rinvio di cui all’articolo 43 dell’accordo. Tali misure sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, incluso il caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento. 2.   Qualora riceva la richiesta di cui al paragrafo 1 da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione in merito: a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, se non si applica la procedura di rinvio di cui all’articolo 43 dell’accordo; o b) entro tre giorni lavorativi dal termine del periodo di 30 giorni di cui all’articolo 43, paragrafo 5, lettera a), dell’accordo, se si applica la procedura di rinvio di cui all’articolo 43 dell’accordo. La Commissione notifica al Consiglio le misure sulle quali si è pronunciata.
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Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca (Art. 8 Regolamento (UE) 2017/355) — Testo vigente | Portale Normativo