Art. 6
Clausola di penuria
In vigore dal 15 feb 2017
Clausola di penuria
Qualora l’Unione debba adottare una misura a norma dell’articolo 44 dell’accordo, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:355:oj#art-6