Art. 6

Clausola di penuria

In vigore dal 15 feb 2017
Clausola di penuria Qualora l’Unione debba adottare una misura a norma dell’articolo 44 dell’accordo, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
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Clausola di penuria (Art. 6 Regolamento (UE) 2017/355) — Testo vigente | Portale Normativo