Art. 10

Concorrenza

In vigore dal 15 feb 2017
Concorrenza 1.   Qualora ritenga che una pratica sia incompatibile con l’articolo 75 dell’accordo, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in merito alle misure adeguate di cui all’articolo 75 dell’accordo. Le misure di cui all’articolo 75, paragrafo 9, dell’accordo sono adottate, nel caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (UE) 2016/1037. 2.   Nel caso di pratiche che possano esporre l’Unione a misure adottate dal Kosovo conformemente all’articolo 75 dell’accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso, si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’accordo. Ove necessario, la Commissione adotta le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.
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