Art. 11

Frode o mancata cooperazione amministrativa

In vigore dal 15 feb 2017
Frode o mancata cooperazione amministrativa 1.   Qualora accerti, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui all’articolo 48 dell’accordo, la Commissione provvede senza indugio: a) a informare il Parlamento europeo e il Consiglio; e b) a notificare al Comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate delle informazioni oggettive su cui si basano, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato. 2.   Tutte le pubblicazioni ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 5, dell’accordo sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all’articolo 48, paragrafo 4, dell’accordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
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Frode o mancata cooperazione amministrativa (Art. 11 Regolamento (UE) 2017/355) — Testo vigente | Portale Normativo