Art. 9

Dumping e sovvenzioni

In vigore dal 15 feb 2017
Dumping e sovvenzioni Nel caso di pratiche che possano indurre l’Unione ad adottare le misure di cui all’articolo 42, paragrafo 2, dell’accordo, l’introduzione di misure antidumping o compensative è decisa conformemente alle disposizioni stabilite, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/1036 e nel regolamento (UE) 2016/1037.
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