Art. 3

Riduzioni tariffarie

In vigore dal 15 feb 2017
Riduzioni tariffarie 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale. 2.   Le aliquote preferenziali sono assimilate a un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è uno dei seguenti: a) pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem; b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:355:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riduzioni tariffarie (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/355) — Testo vigente | Portale Normativo