Art. 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

In vigore dal 15 feb 2017
Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca La Commissione adotta le norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 31 dell’accordo, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
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