Art. 14
Valutazione dei fattori
In vigore dal 1 dic 2016
Valutazione dei fattori
(Articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
Le autorità competenti stabiliscono i limiti di posizione nel mese di scadenza e negli altri mesi su strumenti derivati su merci prendendo il valore della base di riferimento determinato in conformità agli e adeguandolo in funzione dell'impatto potenziale dei fattori di cui agli articoli da 16 a 20 sull'integrità del mercato di detto strumento derivato e della relativa merce sottostante entro un limite:
a)
tra il 5 % ed il 35 % oppure
b)
tra il 2,5 % e il 35 % per i contratti derivati con un sottostante considerato alimento destinato al consumo umano con un totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e negli altri mesi superiore a 50 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:591:oj#art-14