Art. 13

Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per taluni contratti

In vigore dal 1 dic 2016
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per taluni contratti (Articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1.   In deroga all', le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per i limiti di posizione nel mese di scadenza per i contratti nel mese di scadenza regolati in contanti di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE e per cui non è possibile misurare l'offerta consegnabile delle merci sottostanti calcolando il 25 % delle posizioni aperte su tali contratti derivati su merci. 2.   In deroga agli , le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per i limiti di posizione su strumenti derivati su merci definiti all', paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, calcolando il 25 % del numero dei titoli emessi. Il valore della base di riferimento è indicato in numero di titoli. 3.   In deroga agli , qualora uno strumento derivato su merci stabilisca che il sottostante sia consegnato periodicamente per un determinato periodo di tempo, il valore della base di riferimento calcolato secondo gli si applica agli strumenti derivati su merci connessi per lo stesso sottostante nella misura in cui i loro periodi di consegna si sovrappongano. Il valore della base di riferimento è indicato in unità del sottostante.
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Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per taluni contratti (Art. 13 Regolamento (UE) 2017/591) — Testo vigente | Portale Normativo