Art. 15

Contratti nuovi e illiquidi

In vigore dal 1 dic 2016
Contratti nuovi e illiquidi (Articolo 57, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/65/UE) 1.   In deroga all': a) per gli strumenti derivati su merci negoziati in una sede di negoziazione il cui totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e negli altri mesi non supera i 10 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi, le autorità competenti fissano il limite per le posizioni detenute in detti strumenti derivati su merci a 2 500 lotti; b) per gli strumenti derivati su merci negoziati in una sede di negoziazione il cui totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e su contratti negli altri mesi supera i 10 000 lotti ma è inferiore ai 20 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi, le autorità competenti fissano il limite di posizione nel mese di scadenza e negli altri mesi tra il 5 % e il 40 %; c) per gli strumenti derivati su merci definiti all', paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, il cui numero totale di titoli emessi non supera i 10 milioni per un periodo di tre mesi consecutivi, l'autorità competente fissa il limite delle posizioni detenute su tali strumenti derivati su merci a 2,5 milioni di titoli; d) per gli strumenti derivati su merci definiti all', paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, il cui numero totale di titoli emessi supera i 10 milioni ma è inferiore a 20 milioni per un periodo di tre mesi consecutivi, l'autorità competente fissa il limite di posizione mensile a termine e gli altri limiti mensili di posizione tra il 5 % e il 40 %. 2.   La sede di negoziazione notifica all'autorità competente quando il totale delle posizioni aperte in uno degli strumenti derivati su merci raggiunge la quantità di lotti o il numero di titoli emessi di cui al paragrafo precedente per un periodo consecutivo di tre mesi. Non appena le autorità competenti ricevono tali notifiche riesaminano i limiti di posizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:591:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Contratti nuovi e illiquidi (Art. 15 Regolamento (UE) 2017/591) — Testo vigente | Portale Normativo