Art. 16

Scadenza dei contratti derivati su merci

In vigore dal 1 dic 2016
Scadenza dei contratti derivati su merci (Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE) 1.   Per i limiti di posizione nel mese di scadenza, se lo strumento derivato su merci è a breve scadenza, le autorità competenti adeguano i limiti di posizione al ribasso. 2.   Per i limiti di posizione negli altri mesi, se lo strumento derivato su merci presenta numerose scadenze separate, le autorità competenti adeguano i limiti di posizione al rialzo.
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