Art. 16
Scadenza dei contratti derivati su merci
In vigore dal 1 dic 2016
Scadenza dei contratti derivati su merci
(Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE)
1. Per i limiti di posizione nel mese di scadenza, se lo strumento derivato su merci è a breve scadenza, le autorità competenti adeguano i limiti di posizione al ribasso.
2. Per i limiti di posizione negli altri mesi, se lo strumento derivato su merci presenta numerose scadenze separate, le autorità competenti adeguano i limiti di posizione al rialzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:591:oj#art-16