Art. 18

Posizioni aperte complessive

In vigore dal 1 dic 2016
Posizioni aperte complessive [Articolo 57, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/65/UE] 1.   Qualora il valore delle posizioni aperte complessive sia elevato, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al ribasso. 2.   Qualora le posizioni aperte siano notevolmente superiori rispetto all'offerta consegnabile, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al ribasso. 3.   Qualora le posizioni aperte siano notevolmente inferiori rispetto all'offerta consegnabile, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al rialzo.
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Posizioni aperte complessive (Art. 18 Regolamento (UE) 2017/591) — Testo vigente | Portale Normativo