Art. 12

Posizioni aperte

In vigore dal 1 dic 2016
Posizioni aperte (Articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE) Le autorità competenti calcolano le posizioni aperte in uno strumento derivato su merci aggregando il numero dei lotti di detto strumento derivato ancora in essere nelle sedi di negoziazione in un determinato momento.
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Posizioni aperte (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/591) — Testo vigente | Portale Normativo