Art. 10
Offerta consegnabile
In vigore dal 1 dic 2016
Offerta consegnabile
(Articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le autorità competenti calcolano l'offerta consegnabile per uno strumento derivato su merci individuando la quantità della merce sottostante che può essere utilizzata per soddisfare le esigenze di consegna dello strumento derivato su merci.
2. Le autorità competenti determinano l'offerta consegnabile per uno strumento derivato su merci di cui al paragrafo 1 facendo riferimento alla quantità media mensile della merce sottostante disponibile per la consegna nell'anno immediatamente precedente alla determinazione.
3. Al fine di identificare la quantità della merce sottostante che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti prendono in considerazione i criteri seguenti:
a)
le modalità di stoccaggio della merce sottostante;
b)
i fattori che possano incidere sull'offerta della merce sottostante.
Storico versioni
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