Art. 9

Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti nel mese di scadenza

In vigore dal 1 dic 2016
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti nel mese di scadenza (Articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite di posizione nel mese di scadenza su uno strumento derivato su merci calcolando il 25 % dell'offerta consegnabile per lo strumento derivato su merci. 2.   Il valore della base di riferimento è specificato in lotti, che corrispondono all'unità di negoziazione utilizzata dalla sede di negoziazione in cui lo strumento derivato su merci è negoziato e che rappresentano una quantità standardizzata della merce sottostante. 3.   Qualora l'autorità competente stabilisca limiti di posizione diversi per differenti periodi del mese di scadenza, tali limiti di posizione diminuiscono su base incrementale fino alla scadenza dello strumento derivato su merci e prendono in considerazione gli accordi di gestione della posizione della sede di negoziazione. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite di posizione nel mese di scadenza per i contratti derivati con un sottostante considerato alimento destinato al consumo umano con un totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e negli altri mesi superiore a 50 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi calcolando il 20 % dell'offerta consegnabile per lo strumento derivato su merci.
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Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti nel mese di scadenza (Art. 9 Regolamento (UE) 2017/591) — Testo vigente | Portale Normativo