Art. 7

Posizioni considerate atte a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali

In vigore dal 1 dic 2016
Posizioni considerate atte a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali (Articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Una posizione detenuta da un'entità non finanziaria in strumenti derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione o in contratti OTC economicamente equivalenti ai sensi dell' può essere considerata atta a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali di detta entità non finanziaria se da sola o in combinazione con altri strumenti derivati in conformità al paragrafo 2 («posizione in un portafoglio di strumenti derivati su merci») soddisfa uno dei seguenti criteri: a) riduce i rischi derivanti dalla potenziale variazione del valore di attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che nel corso normale dell'attività l'entità non finanziaria o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero di cui prevede ragionevolmente possesso, produzione, fabbricazione, trasformazione, fornitura, acquisto, commercializzazione, noleggio, vendita o assunzione; b) costituisce un contratto di copertura in conformità agli International Financial Reporting Standard (IFRS) adottati a norma dell' del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). 2.   Ai fini del paragrafo 1, una posizione considerata atta a ridurre i rischi, da sola o in combinazione con altri strumenti derivati, è una posizione per cui l'entità non finanziaria o la persona che detiene la posizione per conto di detta entità: a) descrive quanto segue nelle sue politiche interne: i) le tipologie di contratti derivati su merci compresi nei portafogli utilizzati per ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e i relativi criteri di ammissibilità; ii) il nesso tra il portafoglio e i rischi che il portafoglio attenua; iii) le misure adottate per garantire che le posizioni concernenti tali contratti servano esclusivamente a coprire i rischi direttamente connessi alle attività commerciali dell'entità non finanziaria e che siano chiaramente identificate tutte le posizioni con una diversa finalità; b) è in grado di fornire una visone sufficientemente disaggregata dei portafogli in termini di classi di strumenti derivati su merci, merci sottostanti, orizzonte temporale e di altri fattori pertinenti.
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Posizioni considerate atte a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali (Art. 7 Regolamento (UE) 2017/591) — Testo vigente | Portale Normativo