Art. 3

Aggregazione e compensazione delle posizioni in strumenti derivati su merci

In vigore dal 1 dic 2016
Aggregazione e compensazione delle posizioni in strumenti derivati su merci (Articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   La posizione netta di una persona in uno strumento derivato su merci risulta dall'aggregazione delle relative posizioni detenute in tale strumento derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione, nei medesimi strumenti derivati su merci ai sensi dell', paragrafo 1, e in contratti OTC economicamente equivalenti ai sensi dell'. 2.   Qualora una persona detenga posizioni lunghe e corte in uno degli strumenti derivati su merci di cui al paragrafo 1, compensa tali posizioni al fine di determinare la propria posizione netta in relazione allo strumento derivato su merci. 3.   Le posizioni detenute da un'entità non finanziaria in strumenti derivati su merci atte a ridurre, in maniera oggettivamente misurabile, i rischi ai sensi dell', come approvato dall'autorità competente a norma dell', non sono aggregate al fine di determinare la posizione netta dell'entità non finanziaria. 4.   Una persona determina separatamente la posizione netta che detiene in uno strumento derivato su merci per i contratti nel mese di scadenza e per i contratti negli altri mesi.
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