Art. 5

Medesimi strumenti derivati su merci e quantitativi rilevanti

In vigore dal 1 dic 2016
Medesimi strumenti derivati su merci e quantitativi rilevanti (Articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Uno strumento derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione è considerato il medesimo strumento derivato su merci negoziato in un'altra sede di negoziazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) entrambi gli strumenti derivati su merci hanno identiche specifiche contrattuali e identici termini e condizioni, ad esclusione degli accordi di gestione del rischio post-negoziazione; b) entrambi gli strumenti derivati su merci formano un unico gruppo fungibile di posizioni aperte o, nel caso degli strumenti derivati su merci definiti all', paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, di titoli emessi grazie ai quali le posizioni detenute in uno strumento derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione possono essere liquidate con le posizioni detenute nello strumento derivato su merci negoziato nell'altra sede di negoziazione. 2.   Uno strumento derivato su merci è considerato negoziato in quantitativi rilevanti in una sede di negoziazione quando le negoziazioni dello strumento derivato su merci in detta sede di negoziazione per un periodo di tre mesi consecutivi: a) superano una media di posizioni aperte giornaliere di 10 000 lotti combinando il mese di consegna a pronti e gli altri mesi di consegna; oppure b) nel caso degli strumenti derivati su merci definiti all', paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, il numero di unità negoziate moltiplicato per il prezzo supera l'importo medio giornaliero di 1 milione di EUR. 3.   La sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato del medesimo strumento derivato su merci è la sede di negoziazione che nel corso di un anno: a) registra la media più elevata di posizioni aperte giornaliere; oppure b) registra, nel caso degli strumenti derivati su merci definiti all', paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, l'importo medio giornaliero più elevato.
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Medesimi strumenti derivati su merci e quantitativi rilevanti (Art. 5 Regolamento (UE) 2017/591) — Testo vigente | Portale Normativo