Art. 11

Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti negli altri mesi

In vigore dal 1 dic 2016
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti negli altri mesi (Articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per i limiti di posizione negli altri mesi su uno strumento derivato su merci calcolando il 25 % delle posizioni aperte in tale strumento derivato su merci. 2.   Il valore della base di riferimento è specificato in lotti, che corrispondono all'unità di negoziazione utilizzata dalla sede di negoziazione in cui lo strumento derivato su merci è negoziato e che rappresentano una quantità standardizzata della merce sottostante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:591:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti negli altri mesi (Art. 11 Regolamento (UE) 2017/591) — Testo vigente | Portale Normativo