Art. 11
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti negli altri mesi
In vigore dal 1 dic 2016
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti negli altri mesi
(Articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per i limiti di posizione negli altri mesi su uno strumento derivato su merci calcolando il 25 % delle posizioni aperte in tale strumento derivato su merci.
2. Il valore della base di riferimento è specificato in lotti, che corrispondono all'unità di negoziazione utilizzata dalla sede di negoziazione in cui lo strumento derivato su merci è negoziato e che rappresentano una quantità standardizzata della merce sottostante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:591:oj#art-11