Art. 6

Requisiti generali per gli accordi di cooperazione

In vigore dal 11 nov 2016
Requisiti generali per gli accordi di cooperazione 1.   L'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro ospitante decidono di comune accordo la lingua di lavoro da utilizzare nelle loro attività di cooperazione e, in assenza di accordo, la lingua di lavoro è una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. 2.   Ciascuna autorità competente designa una prima e una seconda persona di riferimento e ne condivide i dati di contatto ed eventuali loro modifiche con le altre autorità competenti.
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