Art. 5
Scambio di informazioni tra autorità competenti
In vigore dal 11 nov 2016
Scambio di informazioni tra autorità competenti
1. Prima di ogni riesame e valutazione, in sede di vigilanza di un CSD di cui all', paragrafo 6, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente aggiorna l'elenco di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento riguardante le altre autorità competenti da coinvolgere nel riesame e nella valutazione, comprese le persone di contatto di tali autorità, e condivide tale elenco con tutte le predette autorità.
2. L'autorità competente fornisce le informazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/392 alle autorità competenti comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di disponibilità delle informazioni.
3. Entro 30 giorni lavorativi dal termine di cui al paragrafo 2, le autorità competenti che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 inviano all'autorità competente che ha fornito le informazioni la loro valutazione.
4. Entro tre giorni lavorativi dal completamento del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, come notificato dall'autorità competente alle autorità competenti incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'autorità competente ne comunica i risultati alle autorità competenti incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 come indicato all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392.
5. Le autorità di cui ai paragrafi da 1 a 4 decidono di comune accordo la lingua di lavoro per lo scambio di informazioni e, in assenza di accordo, la lingua di lavoro è una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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