Art. 7
Vigilanza di una succursale
In vigore dal 11 nov 2016
Vigilanza di una succursale
1. Quando un CSD autorizzato in uno Stato membro ha creato una succursale in un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'autorità competente dello Stato membro ospitante utilizzano per lo scambio di informazioni il modulo e il modello di cui alla tabella 1 dell'allegato III.
2. In caso di richiesta di informazioni supplementari ad un'altra autorità competente, l'autorità competente indica le attività del CSD che giustificano la richiesta.
Storico versioni
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