Art. 8
Ispezioni in loco presso una succursale
In vigore dal 11 nov 2016
Ispezioni in loco presso una succursale
1. Prima di effettuare le ispezioni in loco di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitante concordano le condizioni e l'ambito dell'ispezione in loco, in particolare:
a)
i rispettivi ruoli e responsabilità;
b)
le ragioni dell'ispezione in loco.
2. Le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitante si informano reciprocamente di un'ispezione in loco presso una succursale del CSD in uno Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1 mediante il modello di cui alla tabella 2 dell'allegato III.
Storico versioni
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