Art. 4

Trasmissione di informazioni alle autorità di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014

In vigore dal 11 nov 2016
Trasmissione di informazioni alle autorità di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 1.   Una volta conclusi il riesame e la valutazione, l'autorità competente ne comunica i risultati entro tre giorni lavorativi alle autorità di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 come indicato all'articolo 44 del regolamento delegato (UE) 2017/392. 2.   Se il riesame e la valutazione danno luogo ad azioni correttive o sanzioni, l'autorità competente informa le autorità di cui al paragrafo 1 entro tre giorni lavorativi dalla data di adozione della misura. 3.   Le autorità di cui al paragrafo 1 decidono di comune accordo la lingua di lavoro per lo scambio di informazioni e, in assenza di accordo, la lingua di lavoro è una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
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