Art. 6
Requisiti generali per gli accordi di cooperazione
In vigore dal 11 nov 2016
Requisiti generali per gli accordi di cooperazione
1. L'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro ospitante decidono di comune accordo la lingua di lavoro da utilizzare nelle loro attività di cooperazione e, in assenza di accordo, la lingua di lavoro è una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
2. Ciascuna autorità competente designa una prima e una seconda persona di riferimento e ne condivide i dati di contatto ed eventuali loro modifiche con le altre autorità competenti.
Storico versioni
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