Art. 92
Ispezioni e revoca dell'autorizzazione
In vigore dal 26 ott 2016
Ispezioni e revoca dell'autorizzazione
1. L'autorità competente effettua ispezioni almeno una volta l'anno e, se del caso, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati dell', paragrafi 1, 2, 4 e 5, dell', dell', dell', paragrafo 1, dell' o dell', paragrafi 1, 2, 3 o 5.
2. Qualora venga a conoscenza del fatto che un operatore autorizzato non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 1, oppure che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta l' o, se del caso, l', l'autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.
Tali misure possono includere la revoca dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati.
3. Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 2 diverse dalla revoca dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati e l'inosservanza dell' o, se applicabile, dell' persista, l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta autorizzazione.
Storico versioni
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