Art. 93
Sostituzione di un passaporto delle piante
In vigore dal 26 ott 2016
Sostituzione di un passaporto delle piante
1. Un operatore autorizzato che ha ricevuto un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale possono rilasciare un nuovo passaporto delle piante per l'unità di vendita in questione, per sostituire il passaporto delle piante rilasciato inizialmente per tale unità di vendita, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.
2. Se un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante è diviso in due o più nuove unità di vendita, l'operatore autorizzato responsabile di tali nuove unità di vendita oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale rilasciano un passaporto delle piante per ogni nuova unità di vendita risultante dalla divisione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3. Tali passaporti delle piante sostituiscono il passaporto delle piante rilasciato per l'unità di vendita iniziale.
3. Il passaporto delle piante di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere rilasciato solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui all', paragrafo 3, relative alle piante, ai prodotti vegetali o agli altri oggetti interessati sono rispettate;
b)
se del caso, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati continuano a rispettare le prescrizioni di cui agli ; e
c)
le caratteristiche delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati sono invariate.
4. Se un passaporto delle piante è rilasciato a norma dei paragrafi 1 o 2, l'esame di cui all', paragrafo 1, non è richiesto.
5. Dopo aver sostituito un passaporto delle piante a norma dei paragrafi 1 o 2, l'operatore autorizzato interessato conserva il passaporto delle piante sostituito o il suo contenuto per almeno tre anni.
Qualora la sostituzione di un passaporto delle piante a norma dei paragrafi 1 o 2 sia effettuata dall'autorità competente, l'operatore professionale che ne ha richiesto il rilascio conserva il passaporto delle piante sostituito o il suo contenuto per almeno tre anni.
Tale conservazione può avvenire sotto forma di archiviazione delle informazioni contenute nel passaporto delle piante in una banca dati informatica, a condizione che ciò includa le informazioni contenute in eventuali codici a barre, ologrammi, chip o altri supporti di dati di tracciabilità, che possono integrare il codice di tracciabilità di cui all'allegato VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:2031:oj#art-93