Art. 19

Gestione e segregazione delle garanzie

In vigore dal 4 ott 2016
Gestione e segregazione delle garanzie 1.   Tra le procedure di cui all', paragrafo 2, lettera c), rientrano: a) la valutazione giornaliera delle garanzie detenute conformemente alla sezione 6; b) i dispositivi giuridici e la struttura di detenzione delle garanzie che consentono l'accesso alle garanzie ricevute quando queste sono detenute da un terzo; c) se il margine iniziale è detenuto dal soggetto che fornisce la garanzia, che la garanzia sia detenuta in conti di deposito che non sarebbero toccati dall'insolvenza; d) il mantenimento di margini iniziali non in contante conformemente ai paragrafi 3 e 4; e) la detenzione del contante raccolto come margine iniziale in un conto in contante presso le banche centrali o gli enti creditizi che soddisfano tutte le seguenti condizioni: i) sono autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE o autorizzati in un paese terzo le cui disposizioni prudenziali e regolamentari sono ritenute equivalenti ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) non sono né la controparte che ha costituito né quella che ha raccolto il margine, né sono parte dello stesso gruppo di una delle controparti; e) il liquidatore o altro soggetto addetto all'insolvenza della controparte in stato di default ha a sua disposizione garanzie non utilizzate; f) il margine iniziale è prontamente e liberamente trasferibile alla controparte che ha costituito il margine in caso di default della controparte che lo ha raccolto; g) la garanzia non in contante è trasferibile senza limitazioni legali o regolamentari o pretese di terzi, comprese quelle del liquidatore della controparte che ha raccolto il margine o del terzo depositario, diverse dai gravami per i diritti e le spese sostenute per fornire i conti di custodia e diverse dai gravami imposti sistematicamente a tutti i titoli in un sistema di compensazione in cui tali garanzie possono essere detenute; h) eventuali garanzie non utilizzate sono restituite in toto alla controparte che le ha costituite, al netto delle spese e dei costi sostenuti per la raccolta e la detenzione delle garanzie. 2.   Eventuali garanzie costituite come margine iniziale o margine di variazione possono essere sostituite da garanzie alternative se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la sostituzione è effettuata conformemente ai termini dell'accordo tra le controparti di cui all'; b) le garanzie alternative sono ammissibili conformemente alla sezione 2; c) il valore della garanzia alternativa è sufficiente per soddisfare tutti i requisiti di margine, previa eventuale applicazione dei pertinenti scarti di garanzia. 3.   Il margine iniziale è protetto dal default o dall'insolvenza della controparte che raccoglie il margine tramite segregazione secondo una o entrambe le seguenti modalità: a) nei libri e registri contabili del terzo detentore o depositario; b) tramite altri accordi giuridicamente vincolanti. 4.   Le controparti assicurano che la garanzia non in contante scambiata come margine iniziale sia segregata come segue: a) se è detenuta a titolo di proprietà dalla controparte che l'ha raccolta, la garanzia è segregata dal resto delle attività di proprietà di detta controparte; b) se è detenuta non a titolo di proprietà dalla controparte che l'ha costituita, la garanzia è segregata dal resto delle attività di proprietà di detta controparte; c) se è detenuta nei libri e registri contabili di un terzo, depositario o detentore, la garanzia è segregata dalle attività di proprietà del terzo, detentore o depositario. 5.   Quando la garanzia non in contante è detenuta dalla parte che l'ha raccolta o da un terzo, detentore o depositario, detta controparte fornisce sempre alla controparte che l'ha costituita la possibilità di segregare la sua garanzia dalle attività di altre controparti che costituiscono garanzie. 6.   Le controparti effettuano un riesame giuridico indipendente per verificare che le modalità di segregazione soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera g), e ai paragrafi 3, 4 e 5. Il riesame giudico può essere effettuato da un'unità interna indipendente o da terzi indipendenti. 7.   Le controparti forniscono all'autorità competente la prova dell'osservanza del paragrafo 6 in relazione ad ogni giurisdizione pertinente e, su richiesta dell'autorità competente, stabiliscono politiche per garantire la valutazione continua della conformità. 8.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), le controparti valutano il merito di credito dell'ente creditizio ivi indicato utilizzando una metodologia che non si basi esclusivamente o meccanicamente sulle valutazioni esterne.
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