Art. 21

Calcolo del valore aggiustato della garanzia

In vigore dal 4 ott 2016
Calcolo del valore aggiustato della garanzia 1.   Le controparti aggiustano il valore della garanzia raccolta conformemente alla metodologia di cui all'allegato II o ad una metodologia con la quale utilizzano stime interne della volatilità conformemente all'. 2.   Nell'aggiustare il valore della garanzia ai sensi del paragrafo 1, le controparti possono non tener conto del rischio di tasso di cambio derivante dalle posizioni nelle valute soggette ad un accordo intergovernativo giuridicamente vincolante che limiti la variazione di tali posizioni rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo.
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Calcolo del valore aggiustato della garanzia (Art. 21 Regolamento (UE) 2016/2251) — Testo vigente | Portale Normativo