Art. 20

Trattamento dei margini iniziali raccolti

In vigore dal 4 ott 2016
Trattamento dei margini iniziali raccolti 1.   La controparte che ha raccolto la garanzia come margine iniziale non la reipoteca, reimpegna né la riutilizza altrimenti. 2.   Nonostante il paragrafo 1, un terzo detentore può utilizzare il margine iniziale ricevuto in contante a fini di reinvestimento.
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