Art. 23

CCP autorizzate come enti creditizi

In vigore dal 4 ott 2016
CCP autorizzate come enti creditizi In deroga all', paragrafo 2, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere che non vi sia scambio di garanzie in relazione ai contratti derivati OTC non compensati a livello centrale conclusi con CCP autorizzate come enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE.
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CCP autorizzate come enti creditizi (Art. 23 Regolamento (UE) 2016/2251) — Testo vigente | Portale Normativo