Art. 2

Requisiti generali

In vigore dal 4 ott 2016
Requisiti generali 1.   Le controparti istituiscono, applicano e documentano le procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale. 2.   Le procedure di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 comprendono procedure che prevedono o specificano quanto segue: a) l'ammissibilità delle garanzie per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale ai sensi della sezione 2; b) il calcolo e la raccolta dei margini per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale ai sensi della sezione 3; c) la gestione e la segregazione delle garanzie per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale ai sensi della sezione 5; d) il calcolo del valore delle garanzie aggiustato ai sensi della sezione 6; e) lo scambio di informazioni tra le controparti e l'autorizzazione e la registrazione delle eccezioni alle procedure di gestione del rischio di cui al paragrafo 1; f) la segnalazione all'alta dirigenza delle eccezioni di cui al capo II; g) le condizioni di tutti gli accordi che le controparti devono concludere al più tardi al momento in cui è concluso il contratto derivato OTC non compensato a livello centrale, compresi i termini dell'accordo di compensazione e i termini dell'accordo di scambio di garanzie a norma dell'; h) la verifica periodica della liquidità delle garanzie da scambiare; i) il pronto recupero, in caso di default, della garanzia da parte della controparte che l'ha costituita presso la controparte che l'ha raccolta; e j) il regolare monitoraggio delle esposizioni derivanti da contratti derivati OTC che sono operazioni infragruppo e il rapido regolamento delle obbligazioni derivanti da detti contratti. Ai fini del primo comma, lettera g), i termini degli accordi comprendono tutti gli aspetti in materia di obbligazioni derivanti dal contratto derivato OTC non compensato a livello centrale che dovrà essere concluso, e almeno quanto segue: a) le obbligazioni di pagamento che sorgono tra le controparti; b) le condizioni delle obbligazioni di pagamento di compensazione; c) gli eventi di default o altro evento di estinzione dei contratti derivati OTC non compensati a livello centrale; d) tutti i metodi di calcolo utilizzati in relazione alle obbligazioni di pagamento; e) le condizioni delle obbligazioni di pagamento di compensazione al momento dell'estinzione, f) il trasferimento dei diritti e delle obbligazioni al momento dell'estinzione; g) la legge applicabile alle operazioni con contratti derivati OTC non compensati a livello centrale. 3.   Se stipulano un accordo di compensazione o un accordo di scambio di garanzie, le controparti effettuano un riesame giuridico indipendente dell'applicabilità giuridica degli accordi. Il riesame può essere effettuato da unità indipendenti interne o da terzi indipendenti. L'obbligo di effettuare il riesame di cui al primo comma si considera soddisfatto in relazione all'accordo di compensazione quando l'accordo è riconosciuto in conformità all'articolo 296 del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   Le controparti attuano politiche per la valutazione in continuo dell'applicabilità giuridica dell'accordo di compensazione e dell'accordo di scambio di garanzie che stipulano. 5.   Le procedure di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 sono testate, riesaminate e aggiornate in funzione delle necessità e almeno una volta l'anno. 6.   Su richiesta, le controparti che utilizzano i modelli del margine iniziale ai sensi della sezione 4 forniscono, in qualsiasi momento, alle autorità competenti tutti i documenti relativi alle procedure di gestione del rischio di cui al paragrafo 2, lettera b).
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