Art. 3

Accordo di scambio di garanzie

In vigore dal 4 ott 2016
Accordo di scambio di garanzie L'accordo di scambio di garanzie di cui all', paragrafo 2, primo comma, lettera g), include almeno i seguenti elementi: a) il livello e la tipologia delle garanzie necessarie; b) l'accordo di segregazione; c) il paniere di compensazione a cui lo scambio di garanzie si riferisce; d) le procedure di comunicazione, conferma e aggiustamento delle richieste di margine; e) le procedure di regolamento delle richieste di margine per ciascun tipo di garanzia ammissibile; f) le procedure, i metodi, il calendario e l'attribuzione di responsabilità per il calcolo dei margini e la valutazione delle garanzie; g) gli eventi che sono da considerarsi default o gli eventi di cessazione; h) la legge applicabile al contratto derivato OTC non compensato a livello centrale; i) la legge applicabile all'accordo di scambio di garanzie.
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