Art. 5

Criteri di ammissibilità di quote o azioni di OICVM

In vigore dal 4 ott 2016
Criteri di ammissibilità di quote o azioni di OICVM 1.   Ai fini dell', paragrafo 1, lettera r), una controparte può utilizzare le quote o azioni di OICVM come garanzie ammissibili solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera; b) l'OICVM può unicamente investire in attività ammissibili ai sensi dell', paragrafo 1; c) l'OICVM soddisfa i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini della lettera b), gli OICVM possono utilizzare strumenti derivati per coprire i rischi derivanti dalle attività in cui investono. Se l'OICVM investe in azioni o quote di altri OICVM, le condizioni di cui al primo comma si applicano anche a detti OICVM. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), quando l'OICVM o uno dei suoi OICVM sottostanti non investe solo in attività ammissibili ai sensi dell', paragrafo 1, può essere utilizzato come garanzia ammissibile ai sensi del paragrafo 1 solo il valore delle quote o azioni dell'OICVM corrispondente all'investimento in attività ammissibili. Il primo comma si applica a ogni OICVM sottostante di un OICVM che abbia propri OICVM sottostanti. 3.   Quando le attività non ammissibili dell'OICVM possono avere un valore negativo, il valore delle quote o azioni dell'OICVM che possono essere utilizzate come garanzie ammissibili ai sensi del paragrafo 1 è determinato sottraendo dal valore delle attività ammissibili il massimo valore negativo delle attività non ammissibili.
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