Art. 7

Requisiti specifici per le attività ammissibili

In vigore dal 4 ott 2016
Requisiti specifici per le attività ammissibili 1.   Le controparti possono utilizzare come garanzie le attività di cui all', paragrafo 1, lettere f), g) e da j) a p), solo quando il relativo merito di credito è stato valutato nella classe di merito credito 1, 2 o 3 conformemente all'. 2.   Le controparti possono utilizzare come garanzie le attività di cui all', paragrafo 1, lettere c), d) ed e), che non sono denominate o finanziate nella moneta nazionale dell'emittente, solo quando il relativo merito di credito è stato valutato nella classe di merito credito 1, 2, 3 o 4 conformemente all'. 3.   Le controparti stabiliscono le procedure per il trattamento delle attività scambiate come garanzie conformemente ai paragrafi 1 e 2 il cui merito di credito è successivamente valutato come: a) classe 4 o oltre per le attività di cui al paragrafo 1; b) oltre la classe 4 per le attività di cui al paragrafo 2. 4.   Le procedure di cui al paragrafo 3 soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) vietano alle controparti di scambiare attività supplementari valutate nella classe di merito di credito di cui al paragrafo 3; b) definiscono un calendario entro il quale le attività valutate nella classe di merito di credito di cui al paragrafo 3 e già scambiate come garanzie sono sostituite nel corso di un periodo di tempo non superiore a due mesi; c) fissano una classe di merito di credito che impone la sostituzione immediata delle attività di cui al paragrafo 3; d) consentono alle controparti di aumentare gli scarti di garanzia sulle pertinenti garanzie fintanto che non siano state sostituite secondo il calendario di cui alla lettera b). 5.   Le controparti non possono utilizzare come garanzia le classi di attività di cui all', paragrafo 1, quando non abbiano accesso al mercato di dette attività o quando non siano in grado di liquidare dette attività prontamente in caso di default della controparte che costituisce la garanzia.
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Requisiti specifici per le attività ammissibili (Art. 7 Regolamento (UE) 2016/2251) — Testo vigente | Portale Normativo