Art. 8
Limiti di concentrazione per il margine iniziale
In vigore dal 4 ott 2016
Limiti di concentrazione per il margine iniziale
1. In caso di raccolta della garanzia come margine iniziale ai sensi dell', ad ogni controparte che raccoglie la garanzia si applicano i seguenti limiti:
a)
la somma dei valori del margine iniziale raccolto dalle classi di attività di cui all', paragrafo 1, lettere b), f), g), e da l) a r), emesse da un solo emittente o da entità appartenenti allo stesso gruppo, non supera il maggiore tra i seguenti valori:
i)
il 15 % delle garanzie raccolte presso la controparte che costituisce la garanzia;
ii)
10 milioni di EUR o l'equivalente in altra valuta;
b)
la somma dei valori del margine iniziale raccolto dalle classi di attività di cui all', paragrafo 1, lettere o), p) e q), se le classi di attività di cui alle lettere p) e q) dello stesso articolo sono emesse dagli enti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, non supera il maggiore tra i seguenti valori:
i)
il 40 % delle garanzie raccolte presso la controparte che costituisce la garanzia;
ii)
10 milioni di EUR o l'equivalente in un'altra valuta.
I limiti di cui al primo comma si applicano anche alle azioni o quote di OICVM, quando l'OICVM investe principalmente nelle classi di attività di cui allo stesso comma.
2. Quando la garanzia raccolta come margine iniziale ai sensi dell' supera 1 miliardo di EUR e ogni controparte appartiene ad una delle categorie di cui al paragrafo 3, si applicano i seguenti limiti all'importo del margine iniziale superiore a 1 miliardo di EUR raccolto presso la controparte:
a)
la somma dei valori del margine iniziale raccolto dalle classi di attività di cui all', paragrafo 1, lettere da c) a l), emesse da un solo emittente o da emittenti domiciliati nello stesso paese non supera il 50 % del margine iniziale raccolto presso la controparte;
b)
se il margine iniziale è raccolto in contante, il limite di concentrazione del 50 % di cui alla lettera a) tiene conto anche delle esposizioni al rischio derivanti dal terzo detentore o depositario del contante.
3. Le controparti di cui al paragrafo 2 sono uno dei seguenti soggetti:
a)
enti individuati come G-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE;
b)
enti individuati come O-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE;
c)
controparti che non sono schemi pensionistici, per le quali la somma dei valori delle garanzie da raccogliere supera 1 miliardo di EUR.
4. Quando la garanzia raccolta come margine iniziale ai sensi dell' da o presso schemi pensionistici supera 1 miliardo di EUR, la controparte che raccoglie la garanzia stabilisce le procedure per gestire il rischio di concentrazione per quanto riguarda le garanzie raccolte dalle classi di attività di cui all', paragrafo 1, lettere da c) a l), compresa un'adeguata diversificazione delle garanzie.
5. Se gli enti di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), raccolgono il margine iniziale in contante presso un'unica controparte che è anche un ente di cui alle medesime lettere, la controparte che raccoglie il margine assicura che non più del 20 % del margine iniziale sia detenuto da un unico terzo depositario.
6. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle garanzie raccolte in forma di strumenti finanziari analoghi allo strumento finanziario sottostante il contratto derivato OTC non compensato a livello centrale.
7. La controparte che raccoglie la garanzia valuta la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 2 almeno ogni volta che il margine iniziale è calcolato conformemente all', paragrafo 2.
8. In deroga al paragrafo 7, la controparte di cui all', paragrafo 10, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 può valutare trimestralmente la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 2, purché l'importo del margine iniziale raccolto da ogni singola controparte sia sempre inferiore a 800 milioni di EUR durante il trimestre precedente la valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:2251:oj#art-8