Art. 13

Costituzione del margine iniziale

In vigore dal 4 ott 2016
Costituzione del margine iniziale 1.   La controparte che costituisce il margine iniziale lo fa conformemente alla sezione 5. 2.   La controparte che costituisce il margine iniziale lo fa entro lo stesso giorno lavorativo corrispondente alla data del calcolo determinata conformemente all', paragrafo 3. 3.   In caso di controversia sull'importo del margine iniziale dovuto, le controparti forniscono almeno la parte dell'importo del margine iniziale che non è oggetto di controversia entro lo stesso giorno lavorativo corrispondente alla data del calcolo determinata conformemente all', paragrafo 3.
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