Art. 12
Costituzione del margine di variazione
In vigore dal 4 ott 2016
Costituzione del margine di variazione
1. La controparte che costituisce il margine di variazione lo fa come segue:
a)
entro lo stesso giorno lavorativo corrispondente alla data del calcolo determinata conformemente all', paragrafo 3;
b)
se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, entro due giorni lavorativi dalla data del calcolo determinata conformemente all', paragrafo 3.
2. La costituzione del margine di variazione conformemente al paragrafo 1, lettera b), può essere applicata solo a quanto segue:
a)
i panieri di compensazione che comprendono contratti derivati non soggetti a requisiti di margine iniziale ai sensi del presente regolamento, se la controparte che costituisce la garanzia ha fornito, al momento della data del calcolo del margine di variazione o prima, un anticipo dell'importo della garanzia ammissibile, calcolato secondo le stesse modalità applicabili ai margini iniziali conformemente all', per il quale la controparte che raccoglie la garanzia ha utilizzato un periodo con rischio di margine almeno pari al numero di giorni intercorrenti tra la data del calcolo e la data della raccolta, le due date incluse;
b)
i panieri di compensazione che includono contratti soggetti a requisiti di margine iniziale ai sensi del presente regolamento, se il margine iniziale è stato aggiustato in uno dei seguenti modi:
i)
aumentando il periodo con rischio di margine di cui all', paragrafo 2, per il numero di giorni che intercorrono tra la data del calcolo determinata conformemente all', paragrafo 3, e la data della raccolta determinata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, le due date incluse;
ii)
aumentando il margine iniziale calcolato secondo il metodo standardizzato di cui all', utilizzando una metodologia appropriata che tenga conto del periodo con rischio di margine aumentato per il numero di giorni intercorrenti tra la data del calcolo determinata conformemente all', paragrafo 3, e la data della raccolta determinata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, le due date incluse.
Ai fini della lettera a), se non è stato attuato alcun meccanismo di segregazione tra le due controparti, dette controparti possono compensare gli importi da fornire.
3. In caso di controversia sull'importo del margine di variazione dovuto, le controparti costituiscono, nello stesso periodo di tempo di cui al paragrafo 1, almeno la parte dell'importo del margine di variazione che non è oggetto di controversia.
Storico versioni
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