Art. 3
Accordo di scambio di garanzie
In vigore dal 4 ott 2016
Accordo di scambio di garanzie
L'accordo di scambio di garanzie di cui all', paragrafo 2, primo comma, lettera g), include almeno i seguenti elementi:
a)
il livello e la tipologia delle garanzie necessarie;
b)
l'accordo di segregazione;
c)
il paniere di compensazione a cui lo scambio di garanzie si riferisce;
d)
le procedure di comunicazione, conferma e aggiustamento delle richieste di margine;
e)
le procedure di regolamento delle richieste di margine per ciascun tipo di garanzia ammissibile;
f)
le procedure, i metodi, il calendario e l'attribuzione di responsabilità per il calcolo dei margini e la valutazione delle garanzie;
g)
gli eventi che sono da considerarsi default o gli eventi di cessazione;
h)
la legge applicabile al contratto derivato OTC non compensato a livello centrale;
i)
la legge applicabile all'accordo di scambio di garanzie.
Storico versioni
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