Art. 24
Controparti non finanziarie e controparti di paesi terzi
In vigore dal 4 ott 2016
Controparti non finanziarie e controparti di paesi terzi
In deroga all', paragrafo 2, nella procedura di gestione del rischio le controparti possono prevedere che non vi sia scambio di garanzia in relazione ai contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati con controparti non finanziarie che non soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, o con entità non finanziarie stabilite in un paese terzo che non soddisferebbero le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 se fossero stabilite nell'Unione.
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