Art. 26

Calcolo dei margini con controparti di paesi terzi

In vigore dal 4 ott 2016
Calcolo dei margini con controparti di paesi terzi Se una controparte è domiciliata in un paese terzo, le controparti possono calcolare i margini sulla base di un paniere di compensazione che comprenda i seguenti tipi di contratti: a) i derivati OTC non compensati a livello centrale soggetti ai requisiti di margine di cui al presente regolamento; b) i contratti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: i) sono considerati derivati OTC non compensati a livello centrale ai sensi del regime regolamentare applicabile alla controparte domiciliata nel paese terzo; ii) sono soggetti alle norme sui margini e al regime regolamentare applicabile alla controparte domiciliata nel paese terzo.
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Calcolo dei margini con controparti di paesi terzi (Art. 26 Regolamento (UE) 2016/2251) — Testo vigente | Portale Normativo