Art. 28
Soglia basata sull'importo nozionale
In vigore dal 4 ott 2016
Soglia basata sull'importo nozionale
1. In deroga all', paragrafo 2, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere che non siano raccolti margini iniziali per tutti i nuovi contratti derivati OTC stipulati entro un anno civile, quando nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno precedente una delle due controparti detiene un importo nozionale medio aggregato a fine mese di derivati OTC non compensati a livello centrale inferiore a 8 miliardi di EUR.
L'importo nozionale medio aggregato a fine mese di cui al primo comma è calcolato a livello di controparte o a livello del gruppo, nel caso in cui la controparte appartenga ad un gruppo.
2. Quando una controparte appartiene ad un gruppo, il calcolo dell'importo nozionale medio aggregato a fine mese del gruppo comprende tutti i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale del gruppo, compresi tutti i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale infragruppo.
Ai fini del primo comma, i contratti derivati OTC che sono operazioni interne sono presi in considerazione una sola volta.
3. Gli OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e i fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sono considerati entità distinte e trattati separatamente quando si applicano le soglie di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
i fondi sono aggregati distinti di attività segregati ai fini di insolvenza o fallimento del fondo;
b)
gli aggregati di attività segregati non sono coperti da garanzia reale o personale né altrimenti sostenuti finanziariamente da altri fondi di investimento o dai loro gestori.
Storico versioni
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