Art. 30

Trattamento dei derivati associati a obbligazioni garantite a fini di copertura

In vigore dal 4 ott 2016
Trattamento dei derivati associati a obbligazioni garantite a fini di copertura 1.   In deroga all', paragrafo 2, e nei casi in cui sono soddisfate le condizioni di cui al paragrafo 2, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere quanto segue in relazione ai contratti derivati OTC conclusi in relazione a obbligazioni garantite: a) l'emittente dell'obbligazione garantita o il gruppo di copertura non costituisce il margine di variazione, che però è raccolto in contante presso la controparte e restituito alla controparte quando è dovuto; b) il margine iniziale non è costituito né raccolto. 2.   Il paragrafo 1 si applica se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il contratto derivato OTC non si estingue in caso di risoluzione o di insolvenza dell'emittente delle obbligazioni garantite o del gruppo di copertura; b) la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo nel caso in cui la controparte del contratto derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite sia la parte insolvente o interessata ovvero rinunci al trattamento pari-passu; c) il contratto derivato OTC è registrato nel gruppo di copertura delle obbligazioni garantite conformemente alla legislazione nazionale in materia di obbligazioni garantite; d) il contratto derivato OTC è usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta del gruppo di copertura in relazione alle obbligazioni garantite; e) il paniere di compensazione non comprende i contratti derivati OTC non collegati al gruppo di copertura delle obbligazioni garantite; f) l'obbligazione garantita a cui è associato il contratto derivato OTC soddisfa le disposizioni dell'articolo 129, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; g) il gruppo di copertura delle obbligazioni garantite a cui è associato il contratto derivato OTC è soggetto ad un obbligo di collateralizzazione di almeno il 102 %.
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