Art. 32
Procedure per le controparti e le autorità competenti interessate
In vigore dal 4 ott 2016
Procedure per le controparti e le autorità competenti interessate
1. La domanda o la comunicazione di una controparte all'autorità competente conformemente all', paragrafi da 6 a 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 si considera ricevuta nel momento in cui l'autorità competente riceve tutte le seguenti informazioni:
a)
tutte le informazioni necessarie per valutare se sono state rispettate le condizioni specificate all', rispettivamente paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
le informazioni e i documenti di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione (10).
2. Quando decide che per valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sono necessarie ulteriori informazioni, l'autorità competente trasmette una richiesta scritta di informazioni alla controparte.
3. Entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 l'autorità competente comunica alla controparte la decisione adottata ai sensi dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.
4. Se la decisione adottata ai sensi dell', paragrafo 6, 8 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 è positiva, l'autorità competente comunica la decisione positiva alla controparte, per iscritto, specificando almeno i seguenti elementi:
a)
se l'esenzione è totale o parziale;
b)
in caso di esenzione parziale, una chiara indicazione dei limiti dell'esenzione.
5. Se adotta una decisione negativa ai sensi dell', paragrafo 6, 8 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 o se obietta alla comunicazione ai sensi dell', paragrafo 7 o 9, dello stesso regolamento, l'autorità competente comunica alla controparte la decisione negativa o l'obiezione, per iscritto, specificando almeno i seguenti elementi:
a)
le condizioni di cui all', rispettivamente paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 che non sono state soddisfatte;
b)
una sintesi dei motivi per i quali dette condizioni sono ritenute non soddisfatte.
6. Se una delle autorità competenti che hanno ricevuto la comunicazione ai sensi dell', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 ritiene che non siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 7, primo coma, lettera a) o b), del medesimo regolamento, ne informa l'altra autorità competente entro due mesi dal ricevimento della comunicazione.
7. Le autorità competenti informano le controparti non finanziarie dell'obiezione di cui al paragrafo 5 entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.
8. Entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 l'autorità competente comunica alla controparte stabilita nell'Unione la decisione adottata ai sensi dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012.
9. La decisione dell'autorità competente della controparte finanziaria, di cui all', paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 648/2012, è comunicata all'autorità competente della controparte non finanziaria entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 e alle controparti entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni.
10. Le controparti che hanno presentato una comunicazione o hanno ricevuto una decisione positiva conformemente all', rispettivamente paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 comunicano immediatamente all'autorità competente interessata ogni modifica che possa incidere sull'osservanza delle condizioni di cui ai predetti paragrafi. L'autorità competente può opporsi alla domanda di esenzione o revocare la decisione positiva a seguito di cambiamenti di circostanze che potrebbero incidere sul rispetto di tali condizioni.
11. Se l'autorità competente comunica una decisione negativa o un'obiezione, la controparte interessata può presentare un'altra domanda o comunicazione se vi è stata una modifica sostanziale delle circostanze alla base della decisione o dell'obiezione dell'autorità competente.
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