Art. 33
Criteri applicabili sulle fattispecie da considerare impedimenti di diritto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività
In vigore dal 4 ott 2016
Criteri applicabili sulle fattispecie da considerare impedimenti di diritto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività
Si ritiene che esista un impedimento di diritto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività tra le controparti di cui all', paragrafi da 5 a 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 se vi sono restrizioni effettive e previste di natura giuridica, tra cui quanto segue:
a)
controlli valutari e sui cambi;
b)
un quadro normativo, amministrativo, giuridico o contrattuale che impedisca il sostegno finanziario reciproco o che incida in misura significativa sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo;
c)
è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni per l'intervento precoce, il risanamento e la risoluzione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), per cui l'autorità competente prevede un impedimento al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività;
d)
l'esistenza di quote di minoranza che limitano il potere decisionale all'interno delle entità che costituiscono il gruppo;
e)
la natura della struttura giuridica della controparte, come definita nello statuto, nell'atto costitutivo e nel regolamento interno.
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