Art. 44

Requisiti di competenza per i valutatori

In vigore dal 22 set 2016
Requisiti di competenza per i valutatori 1.   I valutatori possiedono le competenze per svolgere le attività di cui agli articoli da 36 a 41. A tal fine essi: a) soddisfano i requisiti della norma armonizzata di cui all'; b) sono competenti in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all', paragrafo 2, lettera b), per formazione o grazie all'accesso a una persona dotata di conoscenze ed esperienza nella revisione dei dati e delle informazioni di cui trattasi. 2.   Oltre ai requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, i valutatori responsabili dispongono di comprovate competenze per dirigere una squadra di valutazione. 3.   Oltre ai requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, i responsabili del riesame interno e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sull'ampliamento o sul rinnovo dell'accreditamento dispongono anche di conoscenze ed esperienze sufficienti a valutare l'accreditamento.
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