Art. 24

Requisiti di competenza per gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo

In vigore dal 22 set 2016
Requisiti di competenza per gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo 1.   Gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo hanno le competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni a norma del regolamento (UE) 2015/757 e del presente regolamento. 2.   A tal fine, gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo quanto meno: a) conoscono il regolamento (UE) 2015/757, il presente regolamento, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 e i relativi orientamenti emanati dalla Commissione; b) possiedono conoscenze ed esperienza in materia di revisione di dati e informazioni, anche in relazione ai seguenti elementi: i) le metodologie di revisione di dati e informazioni, l'applicazione della soglia di rilevanza e la valutazione della rilevanza delle inesattezze; ii) l'analisi dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo; iii) le tecniche di campionamento utilizzate per il campionamento dei dati e l'accertamento delle attività di controllo; iv) la valutazione dei sistemi di dati e informazioni, dei sistemi informatici, delle attività riguardanti il flusso dei dati, delle attività di controllo, dei sistemi di controllo e delle procedure per le attività di controllo. 3.   Sono inoltre prese in considerazione le conoscenze e l'esperienza specifiche relative agli aspetti pertinenti enumerati nell'allegato.
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Requisiti di competenza per gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo (Art. 24 Regolamento (UE) 2016/2072) — Testo vigente | Portale Normativo