Art. 23
Squadre di verifica
In vigore dal 22 set 2016
Squadre di verifica
1. Per ciascun incarico di verifica, il verificatore costituisce una squadra di verifica in grado di eseguire le attività di verifica di cui agli articoli da 5 a 20.
2. La squadra di verifica consiste quanto meno di un auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e, ove il verificatore lo ritenga opportuno in funzione della complessità dei compiti da svolgere e della propria capacità di eseguire la valutazione dei rischi richiesta, di un numero congruo di auditor supplementari del sistema MRV nel trasporto marittimo e/o di esperti tecnici.
3. I membri della squadra hanno una chiara nozione del proprio ruolo nel processo di verifica e sono in grado di comunicare efficacemente nella lingua richiesta per assolvere ai propri compiti di verifica ed esaminare le informazioni trasmesse dalla società.
Storico versioni
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